| Scritto da Sacrabolt,
28-07-2009 08:54
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Pubblicato in : Blog, Trovatelli |
Trovato in giro un'interessante riflessione sul pacchetto sicurezza approvato in questi giorni. Appoggiando Hamas ed il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina come organizzazioni democratiche di resistenza, considerando Abbas un presidente antidemocratico (mandato scaduto l'8 gennaio 2009) e collaborazionista, viste le nuove definizioni imperialiste di "terrorismo", credo che potrebbero suonarmi il campanello i carabinieri. Sbaglio?
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Tornando al c.d. “pacchetto sicurezza”, con la sua approvazione viene pesantemente limitata la libertà di associazione: è infatti previsto che “quando si procede per un delitto consumato o tentato con finalità di terrorismo anche internazionale e sussistono concreti e specifici elementi che consentono di ritenere che l’attività di organizzazioni, di associazioni, movimenti o gruppi favorisca la commissione dei medesimi reati, può essere disposta… la sospensione di ogni attività associativa”. E quando vi sia sentenza irrevocabile che accerti che l’attività di organizzazioni, ecc. “abbia favorito…”, il Ministero dell’Interno ordina con decreto lo scioglimento e dispone la confisca dei beni. Ora tutti sappiamo che quando vi è il sospetto che venga favorita la commissione di un delitto con finalità di terrorismo, l’Autorità Giudiziaria incrimina per concorso nel reato stesso. Quanto labili potranno, perciò, essere i “concreti e specifici elementi” è facilissimo immaginare. Del resto questi “specifici elementi” debbono solo “che l’attività di gruppi o associazioni favorisca…”. Insomma siamo pressoché nel "consentire di ritenere” campo di una piena discrezionalità. Ma quello che è più importante sottolineare è che una simile norma può costituire il mezzo per colpire associazioni assolutamente legali, pur nella loro assoluta contrarietà agli attuali ordinamenti economico-sociali, interni e internazionali. Basti pensare alle associazioni di solidarietà internazionale che sostengono i gruppi che sono inseriti, come pretesamente terroristi, nelle “Liste Nere”, o, anche, a quei gruppi che sostengono i prigionieri politici. Del resto, cardine anche di questa norma, è la nozione assolutamente generica di terrorismo, inserita nel nostro ordinamento con il ben noto decreto Pisanu del luglio 2005 (art. 270 sexies c.p.: “Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l’Italia”.E proprio tale nozione, in astratta prospettiva, consente di allargare a dismisura il panorama delle associazioni o gruppi che potranno essere oggetto dei procedimenti di scioglimento.
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